STATUTO
“Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale – PMI SALUTE” – o in breve: “Fondo PMI Salute”
Art. 1
Costituzione e sede
Su iniziativa di Confimi Meccanica, di FIM – Federazione Italiana Metalmeccanici – e di UILM – Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici – è costituito il “Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale – PMI SALUTE” – o in breve: “Fondo PMI Salute” – associazione non riconosciuta e senza fini di lucro – con sede in Roma.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.
Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento o liquidazione di cui al successivo articolo 15.
Art. 2
Scopi
Scopo del FONDO PMI SALUTE è quello di erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni, nonché – con le limitazioni connesse allo scopo associativo – compiere le seguenti attività:
a) negoziare e sottoscrivere accordi, convenzioni e contratti con terzi per l’erogazione di beni e servizi a vantaggio dei beneficiari delle prestazioni rese dal FONDO PMI SALUTE;
b) compiere qualsiasi atto utile o idoneo al raggiungimento anche indiretto dello scopo associativo.
Art. 3
Soci
Sono Soci del FONDO PMI SALUTE le associazioni di categoria rappresentative delle imprese e le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica, FIM Cisl, UILM Uil.
Eventuali ulteriori adesioni, dovranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione e votate dall’Assemblea con le maggioranze costitutive e deliberative previste nel presente statuto.
Art. 4
Beneficiari
Sono beneficiari dei servizi e delle prestazioni i titolari delle imprese ed i lavoratori dipendenti delle imprese che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica FIM Cisl, UILM Uil, in regola con i contributi previsti dal presente statuto, nonché gli altri soggetti che sono indicati nel Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni.
Art. 5
Contribuzioni ed Entrate
5.1 Tutti i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 4 e le imprese che adottano il CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confimi Meccanica FIM Cisl, UILM Uil – sono tenuti a provvedere alla contribuzione a favore del FONDO PMI SALUTE prevista dal suindicato CCNL vigente tempo per tempo e dagli eventuali ulteriori accordi assunti dalle parti, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Servizi e delle
Prestazioni, a pena di sospensione dai servizi e dalle prestazioni garantite dal FONDO PMI SALUTE o a pena di esclusione dagli stessi ove il Consiglio di Amministrazione deliberi in tal senso.
5.2 Il FONDO PMI SALUTE potrà ricevere e gestire, nell’esclusivo interesse dei beneficiari e per gli scopi previsti al suindicato articolo 2, altre entrate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali liberalità versate da terzi, proventi straordinari, importi o trasferimento nonché frutti delle disponibilità amministrate ed incrementi patrimoniali delle gestioni.
Art. 6
Organi
Sono organi del FONDO PMI SALUTE:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente
d) l’Assemblea;
e) Collegio sindacale.
Tutti gli organi associativi durano in carica tre esercizi e, comunque, fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere rieletti. Art. 7
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri nominati dall’Assemblea in modo paritario secondo quanto previsto nel Regolamento Attuativo del presente statuto. Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede tempestivamente a deliberare la loro sostituzione per cooptazione, salvo successiva ratifica alla prima assemblea utile.
Qualora per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi per effetto di dimissioni simultanee, l’intero Consiglio è considerato decaduto e dovrà essere tempestivamente rinnovato dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ed amministra il FONDO PMI SALUTE con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nomina il Presidente ed il Vicepresidente, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, adotta il Regolamento Attuativo dello statuto ed il Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni con cui vengono disciplinate le modalità di adesione dei beneficiari al Fondo e la prestazione dei servizi integrativi.
Le modalità di convocazione e gestione delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate nel Regolamento Attuativo dello statuto. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà poi sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali: (i) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario che provvederanno alla verbalizzazione e sottoscrizione del verbale, (ii) che sia consentito di verificare l’identità degli intervenuti, che sia garantito il loro l’intervento ed il diritto a partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno,
inclusa la presa visione di documenti ed atti, nonché sia garantito il regolare svolgimento della riunione con la successiva proclamazione dei risultati delle votazioni.
Art. 8
Il Presidente
II Presidente ha la rappresentanza legale del FONDO PMI SALUTE di fronte a terzi ed in giudizio, con i poteri di firma e di delega nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dal presente statuto o attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
Spettano in particolare al Presidente i seguenti poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea stabilendo il luogo, la data e l’ordine del giorno delle adunanze; b) rappresentare di fronte a terzi ed in giudizio il FONDO PMI SALUTE con potere di firma degli atti associativi.
Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione – sulla base del principio dell’alternanza – su indicazione di parte datoriale e di parte sindacale, secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo del presente statuto.
Art. 9
Il Vicepresidente
Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su indicazione della parte datoriale o sindacale che, sulla base del principio dell’alternanza, non esprime il Presidente.
il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio dei suoi poteri e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Assemblea
L’Assemblea rappresenta i soci ed è composta da un numero variabile da un minimo di 8 a un massimo di 16 componenti indicati in parti uguali da parte datoriale e da parte sindacale a seguito di procedimento elettivo o di nomina stabilito da ciascuna delle parti.
In via ordinaria l’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
In via straordinaria l’Assemblea è convocata ogni qual volta lo richieda il Presidente o due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Spetta all’Assemblea l’esercizio dei seguenti poteri:
a) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; b) indicazione delle direttive per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2;
c) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio; d) modifiche dello statuto nonché lo scioglimento e liquidazione del FONDO PMI SALUTE;
e) nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente, che sarà indicato dalla parte, datoriale o sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
f) ingresso ed esclusione dei soci.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino, in proprio o per delega scritta, almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice
dei presenti.
Ai fini della validità delle delibere assembleari riguardanti le eventuali modifiche da apportare allo statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento del FONDO PMI SALUTE, l’Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino, in proprio o per delega scritta, almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e la deliberazione è validamente assunta con la maggioranza semplice dei presenti.
Dalla terza convocazione in poi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2479 bis del codice civile.
Art. 11
Patrimonio
II patrimonio del FONDO PMI SALUTE è costituito dai contributi stabiliti a carico delle imprese o dei lavoratori dal vigente CCNL o da eventuali accordi intercorsi tra parte datoriale e parte sindacale e da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 12
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è costituito fino ad un massimo di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, eletti dall’Assemblea in modo paritario da parte datoriale e da parte sindacale.
Il Presidente del Collegio Sindacale viene nominato su indicazione della parte che non abbia espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Possono essere indicati e votati alla carica di componente del Collegio Sindacale esclusivamente professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Il Collegio Sindacale partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, esercita il controllo contabile e la revisione legale dei conti, accerta la regolare tenuta dei libri contabili e del bilancio, redigendone la relazione annuale.
Art. 13
Bilancio
L’esercizio ordinari di bilancio ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.
Art. 14
Stallo Decisionale
Si verifica uno stallo decisionale (lo “Stallo Decisionale”) nel caso in cui, per due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o, a seconda dei casi, dalla quarta convocazione dell’Assemblea del FONDO PMI SALUTE, convocati per deliberare sulla medesima questione non sia stato raggiunto il quorum costitutivo o deliberativo richiesto dal presente statuto.
In seguito al verificarsi di una qualunque situazione di Stallo Decisionale: (a) ciascun amministratore o Socio avrà diritto di chiedere che i rispettivi legali rappresentanti si riuniscano al fine di risolvere lo Stallo Decisionale entro cinque giorni dalla data della ricezione della suddetta richiesta per cercare di raggiungere una soluzione allo Stallo Decisionale; (b) successivamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà a una nuova convocazione, a seconda del caso, del Consiglio di
Amministrazione o dell’Assemblea, per la prima data consentita dalle applicabili disposizioni di legge e dal presente statuto, in cui la materia oggetto di Stallo Decisionale verrà nuovamente inserita all’ordine del giorno;
(c) nel caso in cui in detta ulteriore riunione del Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, dell’Assemblea del FONDO PMI SALUTE, permanga una situazione di Stallo Decisionale sulla medesima questione, ciascun socio avrà diritto di adire il Libero Arbitratore previsto al successivo comma del presente articolo.
Le questioni oggetto di Stallo Decisionale in conformità a quanto indicato alla lett. c) del precedente comma sono deferite, su richiesta del socio o consigliere di amministrazione più diligente, alla cognizione esclusiva di un libero arbitratore nominato dal presidente del Tribunale di Roma (il “Libero Arbitratore”), secondo la seguente procedura:
(i) La richiesta di cui sopra dovrà essere inviata dal socio richiedente, a mezzo telefax o PEC, al Libero Arbitratore e agli altri soci e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione e dovrà contenere un’indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale socio.
(ii) Gli altri soci che avranno ricevuto la richiesta di cui al comma precedente, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione, dovranno inviare, a mezzo telefax o PEC, al Libero Arbitratore, agli altri Soci e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione un’indicazione dettagliata della questione oggetto di Stallo Decisionale e la soluzione proposta da tale Socio.
(iii) Il Libero Arbitratore dovrà, entro i cinque giorni successivi alla ricezione dell’indicazione degli altri soci o, in mancanza, entro i cinque giorni successivi al giorno entro cui tale comunicazione avrebbe dovuto essere inviata, rendere la sua determinazione che dovrà necessariamente essere o la soluzione proposta in conformità a quanto indicato nei precedenti paragrafi (i) e (ii), oppure una dichiarazione che nessuna di tali due soluzioni appare percorribile.
(iv) La determinazione di cui sub (iii) sarà vincolante per tutti i soci e per il FONDO PMI SALUTE e dovrà essere eseguita senza indugio, a pena di decadenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del FONDO PMI SALUTE.
Art. 15
Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento del FONDO PMI SALUTE è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di tre liquidatori.
In caso di scioglimento del FONDO PMI SALUTE, il patrimonio residuale sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16
Norme finali – Controversie
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto o nel Regolamento Attuativo o nel Regolamento dei Servizi e delle Prestazioni si applicano le norme di legge.
Per qualsiasi controversia è competente in esclusiva il Foro di Roma. F.to Riccardo Chini;
F.to Marco Bentivogli;
F.to Rocco Palombella;
F.to Antonello Moser Faraone – Notaio.