PREVENZIONE SINDROMI INFLUENZALI
Premessa: terminata lo scorso 15 gennaio l’iniziativa in merito alla prevenzione e controllo COVID-19 e sindromi influenzali, il Fondo ha deciso di riproporla ancora nel 2024 solo per la parte relativa ai vaccini antinfluenzali; pertanto, a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 marzo 2025, il Fondo supporterà aziende e lavoratori con le seguenti modalità:
- rimborso delle spese di inoculazione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2024/2025. PMI Salute ha stabilito nella cifra di € 18,00 (IVA inclusa) il massimale rimborsabile per ciascun lavoratore, iscritto al Fondo entro il 01/01/2024, che potrà usufruire della prestazione dal 1° settembre 2024 al 31 marzo 2025.
La presente iniziativa è riservata ai lavoratori iscritti (familiari esclusi).
La documentazione (relativa alle prestazioni effettuate entro il 31 marzo 2025) dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2025; il Fondo rimborserà le aziende in regola con la contribuzione a partire dal 16 aprile 2025, in ordine cronologico (dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso).
Informiamo inoltre che la pratica di rimborso delle prestazioni effettuate entro il 31 marzo 2025 si potrà presentare in anticipo rispetto al 15 aprile 2025, se tutti i lavoratori dell’azienda avranno raggiunto il massimale previsto per il vaccino antinfluenzale (€ 18). PMI Salute procederà, sempre in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della domanda, al relativo pagamento.
RIMBORSO VACCINO ANTINFLUENZALE
Coprendo un arco temporale vasto, la nuova iniziativa fa rientrare tra le spese soggette al rimborso da parte del Fondo quelle sostenute per la vaccinazione antinfluenzale, sulla base delle circolari del Ministero della Salute a sostegno dell’importanza della campagna vaccinale. Si ricorda infatti che la vaccinazione costituisce la più efficace strategia di prevenzione contro l’influenza.
Anche in questo caso, eventuali fatture e/o scontrini in possesso dei lavoratori, che si sottoporranno alla vaccinazione in autonomia presso strutture sanitarie private o farmacie, potranno essere presentate alla propria azienda; quest’ultima provvederà a rimborsare il proprio dipendente in base alle politiche interne all’azienda mentre presenterà la documentazione richiesta dal Fondo come specificato sopra. La cifra rimborsabile per lavoratore rimane fissata in € 18.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici, telefonando al numero 06/8411445 oppure inviando un’e-maill all’indirizzo assistenza@fondopmisalute.it. PMI Salute tratterà i dati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; per maggiori informazioni al riguardo, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail privacy@fondopmisalute.it
PMI Salute – Via Po 44-46, 00198 Roma – tel.: 06/8411445
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Il Fondo rimborsa la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), ove si certifichi il trasferimento dell’embrione nell’utero (Embryo-Transfer).
La metodica usata può essere qualsiasi purché riconosciuta scientificamente ed in grado di creare un embrione vivente in una provetta da laboratorio.
Può essere trasferito in utero anche più di un embrione, per cui potrebbe avvenire una gravidanza gemellare anche multipla.
La prestazione viene concessa alla coppia in cui uno dei due lavoratori sia iscritto al Fondo.
L’età della donna che subisce il trasferimento embrionale deve essere compresa tra i 18 ed i 45 anni e viene concesso per un massimo di tre tentativi nel corso della vita fertile di una donna.
Il Fondo non riconosce il cosiddetto utero in affitto in cui viene utilizzato l’utero di una donna non compresa nel nucleo familiare.
Il Fondo rimborsa massimo tre tentativi, per un importo massimo fino a € 1.400,00 per ogni tentativo.
Tale metodica viene concessa strettamente nel rispetto della legislazione italiana (vedi normativa allegata).
La prestazione è offerta solamente a coppie di sesso diverso legalmente coniugate o conviventi more uxorio.
Nell’ipotesi di sterilità maschile certificata, è concesso altresì l’uso di un gamete maschile diverso dal marito o compagno, reperibile in banche dello sperma certificate e provenienti dall’intera Unione Europea e Regno Unito.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese per:
- trattamenti farmacologici praticati per l’induzione della crescita follicolare multipla e i relativi monitoraggi ecografici. Per il rimborso di tali spese è necessario esibire i documenti fiscali, scontrino parlante e/o fattura intestati alla donna. La fattura rilasciata dal centro abilitato ad eseguire tale intervento potrebbe contenere tutto o parte di quanto sopra descritto ed è considerata valida.
- prestazioni medico-chirurgiche riferite alla tecnica della PMA (prelievo degli ovociti e transfer degli embrioni).
I documenti da presentare in copia originale sono:
- stato di famiglia o certificazione anagrafica di famiglia dell’iscritto dal quale risulti la composizione del nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio) e i rapporti di parentela. Copia del piano terapeutico e copia della cartella clinica relativa a ricovero per l’Embryo-transfer.
- per quel che concerne i farmaci e le prestazioni specialistiche, copia della prescrizione dello Specialista richiedente. Esibizione della documentazione fiscale, scontrino parlante e/o fattura intestati alla donna.
La richiesta di rimborso deve avvenire entro tre mesi dal tentativo fallito ed entro sei mesi dal tentativo riuscito con la donna in stato di gravidanza.
Tutte le domande in regola con i requisiti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.12.2024 all’indirizzo e-mail dedicato gestionediretta@fondopmisalute.it
NON AUTOSUFFICIENZA
Il Fondo PMI Salute sostiene il lavoratore colpito da infortunio grave o patologia invalidante, secondo il dettato dei D.M. Turco (legge del 24 dicembre 2007) e Sacconi (legge del 27 ottobre 2009).
È necessario per prima cosa considerare la differenza tra Long Term Care (LTC), che rappresenta la presa in carico di un soggetto per l’intero periodo di vita di non autosufficienza, e la Non Autosufficienza Temporanea o Parziale. Per non Autosufficienza si intende la persona incapace a svolgere in tutto o in parte le attività elementari della vita quotidiana, quali le capacità autonome di: alimentarsi, provvedere all’igiene personale, continenza per urine o feci, deambulazione anche con protesi o carrozzine, uso dei sensi.
Le norme per l’applicazione di questa prestazione sono le seguenti, che indicano peraltro le documentazioni necessarie ad ottenere la copertura. Si ribadisce che il contributo verrà erogato per un solo anno successivo alla dichiarazione di non autosufficienza e non è da intendersi come contributo permanente per la vita:
- il lavoratore che va incontro alla non possibilità di esperire il proprio lavoro per dichiarata non autosufficienza dovrà comunicarlo al Fondo PMI Salute assieme alla descrizione della dichiarata non autosufficienza da parte del proprio medico di base.
- il lavoratore dovrà produrre tutti i documenti sanitari in suo possesso correlati allo stato di non autosufficienza.
- il contributo verrà attivato dopo sei mesi di assenza lavorativa continuativa e da quel momento il lavoratore potrà presentare la documentazione richiesta.
- tutta la documentazione verrà sottoposta al consulente medico del Fondo e al Direttore Generale di PMI Salute ed eventualmente al medico legale o ad un medico del lavoro.
- verranno presi in considerazione solo casi esaminati dai consulenti sanitari con autosufficienza misurata secondo l’indice di Barthel inferiore ai 40 punti (vedi tabella).
Ove necessario si procederà ad una visita in presenza da parte del consulente sanitario anche a casa del lavoratore o in luogo da egli indicato. - il contributo avrà durata di un anno lavorativo a decorrere dal primo giorno di assenza dal lavoro, indipendentemente se sarà o meno intervenuto il licenziamento per giusta causa e l’attivazione di forme di invalidità civile.
- il contributo pari a € 700 verrà erogato esclusivamente per assistenza medica, farmacologica, fisiatrica, infermieristica e dovrà essere testimoniato con idonea fatturazione per il totale della somma erogata.
- si estesa la possibilità anche al pagamento di badanti o assistenti sociali debitamente titolate.
- l’erogazione del contributo decorrerà dal primo giorno dello stato di Non Autosufficienza, con cadenza mensile, riconoscendo quindi alla prima erogazione le mensilità precedenti non erogate.
- Tutte le domande in regola con i requisiti richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 31.12.2024 all’indirizzo e-mail dedicato gestionediretta@fondopmisalute.it.
Per ulteriore comprensione alleghiamo il Barthel Index